INVALIDI CIVILI: stop alla pensione se non si è in regola con la comunicazione reddituale (Mod. RED)

L’INPS ha reso noto con messaggio n. 2756 del 28 luglio che provvederà alla revoca delle prestazioni assistenziali per invalidità civile per quei soggetti non in regola con le comunicazioni necessarie all’accertamento dei requisiti di reddito.

L’Istituto ha informato di aver individuato, a seguito di accertamenti, numerose posizioni di soggetti che  per l’anno 2017 non hanno provveduto a presentare né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), nè il modello RED. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.
All’esito di tale prima comunicazione, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto ha dichiarato che procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

Ricordiamo che l’invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito, e vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite di legge.
Per poter attestare di non superare tali limiti di reddito la legge richiede ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o non la comunichino integralmente attraverso la dichiarazione di responsabilità reddituale (modello RED).

Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:
·         pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
·        assegno mensile (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
·        pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
·        pensione ai sordi  (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
·        assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata online all’INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato, solitamente entro il 31 marzo di ogni anno.
In alternativa, si può presentare tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l’INPS;
  • strutture territoriali INPS.

 

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