Ai lavoratori invalidi civili (sia pubblici che privati) con una percentuale superiore al 50% è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a cure connesse con la patologia invalidante (es. cure oncologiche, fisioterapiche, ecc.).
Il “congedo per cure”, introdotto con legge n. 118/71 art. 26 e successivamente modificato con il decreto legislativo n. 509/1988 e il decreto legislativo n. 119/2011, è fruibile ogni anno, anche in modo frazionato, per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il lavoratore interessato è tenuto a presentare apposita domanda corredata da richiesta del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, da cui si evinca la necessità della cura correlata alla patologia invalidante riconosciuta. Al rientro al lavoro dovrà presentare idonea documentazione attestante l’avvenuta sottoposizione alle terapie.
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.
Il congedo non è incluso nel periodo di malattia, quindi nel cosiddetto “comporto”, superato il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto.
A cura di Rosaria Nolfo