La richiesta per il riconoscimento della minorazione civile (invalidità, cecità e sordità) va presentata dalla persona interessata o da chi la rappresenta (genitore del minore, tutore dell’interdetto, curatore dell’inabilitato) alla sezione dell’ Inps competente per territorio, secondo un procedimento totalmente informatizzato
Per presentare la domanda, é necessario in primo luogo farsi rilasciare dal medico curante l’attestazione sulla natura della propria invalidità.
Questi dovrà compilare un apposito modulo Inps da inviare, a sua cura, per via telematica all’Istituto di previdenza e di cui dovrà rilasciare un’ulteriore copia al paziente affinché la esibisca durante la visita.
La domanda, che deve indicare oltre ai dati personali, anche il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità o handicap), va presentata all’Inps entro 90 giorni dalla produzione del certificato medico; decorso tale termine occorrerà un nuovo certificato.
Al momento della presentazione dell’istanza all’Inps, il richiedente dovrà indicare un numero di certificato fornitogli dal medico e che sarà abbinato alla sua istanza dal sistema automatico.
La domanda andrà presentata:
– accedendo personalmente tramite pin al sito dell’Inps (www.inps.it)
– oppure tramite i patronati o le associazioni di categoria dei disabili (nel nostro caso l’ANMIC), che la inoltreranno sempre per via telematica.
La visita
Dopo l’invio della domanda, il sistema informatico indicherà al richiedente delle possibili date tra cui poter scegliere quella per la visita presso la Commissione medica.
In ogni caso, detta visita va effettuata entro 30 giorni dalla richiesta (15 giorni per il caso di malattia oncologica), con possibilità di deroga, se dovuta a giustificati motivi.
La data della visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo indicato nell’istanza e tramite comunicazione via e-mail.
Qualora il richiedente non compaia alla visita, sarà convocato per una data successiva ma, nel caso non si presenti anche alla seconda convocazione, la domanda sarà respinta.
Durante la visita, il richiedente ha il diritto di farsi assistere da un proprio medico.
Visita a domicilio
Nei casi in cui il richiedente si trovi nell’impossibilità di recarsi di persona alla visita a causa del proprio stato di salute, egli potrà fare richiesta, tramite il certificato medico, di visita domiciliare. Tale richiesta dovrà pervenire nei 5 giorni antecedenti la data della visita fissata. Qualora la richiesta di visita domiciliare sia accolta, al richiedente verrà data comunicazione del giorno e dell’ora in cui dovrà avvenire.
Verbale di visita
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico contenente il relativo esito.
Se, a seguito della visita, emerge il diritto a un riconoscimento economico, all’interessato sarà fatta richiesta di completare l’inserimento on line dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio- economici (ad esempio l’eventuale ricovero a carico dello Stato, coordinate bancarie, ecc.).
Sulla base di tali dati, l’Inps effettuerà i controlli amministrativi e di reddito per poter procedere alla erogazione della prestazione economica.
All’interessato verrà poi inviata comunicazione di riconoscimento o rigetto della prestazione economica.
La visita di revisione
Tenuto conto che lo stato di invalidità può migliorare o peggiorare nel tempo, chi richiede il riconoscimento dell’invalidità sarà tenuto a sottoporsi a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale.
Inoltre, qualora si sia verificato un peggioramento della patologia, il soggetto potrà presentare di sua iniziativa una domanda di aggravamento, seguendo lo stesso percorso fin qui descritto.
Il ricorso contro il verbale
Chi intenda contestare il contenuto del verbale della Commissione medica che riconosce o meno l’invalidità civile, dovrà rivolgersi al Tribunale ordinario per richiedere, anticipandone le spese, una consulenza tecnica preventiva che verifichi le condizioni sanitarie su cui si basa la richiesta di riconoscimento dell’invalidità; l’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’Inps.
Il giudice assegna alle parti un termine di massimo trenta giorni entro cui dichiarare se intendono contestare le conclusioni del c.t.u. In mancanza, il giudice, entro ulteriori trenta giorni, si pronuncia con un provvedimento inappellabile di conferma della relazione.
Qualora, invece, una delle parti contesti la relazione del consulente, essa dovrà presentare, con l’assistenza di un difensore, sempre entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, un ricorso contenente i motivi della contestazione della relazione del consulente.
Inizierà, così, un giudizio vero e proprio che si chiuderà con una sentenza inappellabile.