Ponendo rimedio alle conseguenze determinate dal Messaggio INPS n. 3495/2021 che aveva previsto che, ai fini della concessione dell’assegno di invalidità civile, costituiva presupposto essenziale il mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, il legislatore con l’art. 12 ter della legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha ripristinato la precedente interpretazione della norma.
In conseguenza, è stato disposto che il requisito della inattività lavorativa, previsto dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, è soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore a quello previsto ai fini della concessione dell’assegno (oggi euro 4.931,29).
Pertanto, non qualsiasi attività lavorativa ma solo quella produttiva di un reddito superiore a detta somma, impedisce la possibilità di beneficiare dell’assegno.
Si precisa che la norma è di natura interpretativa e quindi ha valenza retroattiva. Conseguentemente, i provvedimenti di mancata concessione dell’assegno e quelli di revoca potranno essere impugnati innanzi all’autorità giudiziaria.