I recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonista un autista di scuolabus – con precedenti penali – dirottare e poi dare fuoco al mezzo su cui viaggiavano 51 bambini, hanno prepotentemente fatto tornare d’attualità una norma, forse troppo spesso trascurata.
L’art. 2 del d.lgs n. 39/2014 impone alle aziende che assumono lavoratori per attività che comportino un contatto diretto e regolare coi giovani al di sotto dei 18 anni, di richiedere preventivamente un certificato del casellario giudiziale.
Dall’obbligo di verifica, sono esclusi invece i dirigenti, i responsabili, i preposti e le figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto che, come tali, possono avere un contatto solo occasionale con i minori. In caso d’inosservanza dell’obbligo di richiesta del certificato del casellario giudiziale, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.